STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Via Pontinia 51 (ex 59) - 04100 LATINA
Tel. 0773368375 - CF 91074640599
Conti correnti
Banca Pop. Etica n. 110958, Changamano onlus, ABI 05018 CAB 03200
BancoPosta n. 39280409, Changamano onlus, ABI 07601 CAB 14700
Bonifici nazionali
Changamano onlus, ABI 07601 CAB 14700 Conto 000039280409 Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
Bonifici internazionali
Changamano onlus, IT29 07601 14700 000039280409 Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
Art. 1
Denominazione
E' costituita l'Associazione di carattere democratico, antirazzista, non religiosa, denominata 'Changamano - ONLUS',
operante quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
"Changamano" è una parola in lingua swahili che significa 'Solidarietà'.
L'associazione dovrà fare uso, oltre che nella denominazione anche in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o della
sigla "ONLUS". L'associazione ha durata illimitata.
Art. 2
Sede
L'Associazione ha sede in Latina via Pontinia 59. Con delibera
degli organi competenti possono essere istituite e soppresse sedi amministrative
e operative ovunque si riterrà opportuno, anche all'estero.
Art.3
Finalità
L'associazione non ha scopo di lucro e intende
perseguire con metodo e continuità esclusivamente finalità di solidarietà nel
settore della beneficenza con una azione contro la povertà nel mondo e le cause
prioritarie che la determinano, favorendo un realistico impegno verso la
costruzione di una umanità unita e solidale nel ricercare e assicurare
condizioni sociali, culturali e politiche di piena realizzazione dell'uomo.
Art. 4
Attività
L'azione si concretizza in modo particolare attraverso:
a) il sostegno economico a programmi e microprogetti di sviluppo e autosufficienza, in
particolare attraverso microcrediti;
b) l'invio di volontari nei Paesi in via di sviluppo;
c) il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private,
suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle
popolazioni più povere del mondo;
d) l'attività di formazione, particolarmente rivolta alla scuola (docenti e alunni);
e) l'attività di informazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche.
L'associazione e i suoi soci si impegnano a escludere dalle loro attività qualsiasi
volontà di promuovere interessi estranei al Paese in cui operano. L'associazione
potrà collaborare con altri enti, siano essi associazioni e non, avanzare proposte
agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del
potere locale.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura
a quelle istituzionale in quanto integrative delle stesse.
Art. 5
Mezzi
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione nella misura fissata dal consiglio direttivo;
b) dai versamenti volontari dei soci e dei gruppi di appoggio;
c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da
enti in genere;
d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, nazionale ed esteri o di associati,
che verranno accettati dal consiglio direttivo.
L'associazione comunque potrà raccogliere nelle
forme opportune e con le garanzie necessarie, i fondi finanziari ed economici
per la realizzazione delle opere. A questo proposito potrà compiere tutte le
operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari per il conseguimento delle
finalità associative.
Art. 6
I soci
I soci sono tutte quelle persone fisiche che si
impegnano con metodo e continuità a dare gratuitamente il proprio tempo libero,
nonché un contributo economico, per l'attività dell'associazione allo
scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali.
Le domande dei nuovi soci verranno presentate
all'assemblea dal consiglio direttivo e da essa accettate col voto favorevole
di almeno tre quarti dei soci presenti.
Gli aspiranti soci devono accettare lo Statuto e, in
particolare, si chiede loro il rispetto del prossimo senza alcuna
discriminazione: razziale, sessuale, culturale, religiosa, politica.
Art. 7
Diritti e doveri dei soci
I diritti e i doveri dei soci:
a) partecipare
all'assemblea generale con diritto di voto;
b) essere
eletti alle cariche associative;
c) impegnarsi
al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi
dell'associazione secondo le competenze statutarie;
d) versare
la quota associativa annuale decisa dal consiglio direttivo e all'adempimento
degli obblighi statutari.
Art. 8
Ammissione dei soci
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e su presentazione da
parte di almeno due soci. L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi
soci è deliberata dal consiglio direttivo.
Art. 9
Dimissione dei soci
La qualità di socio si perde:
Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso il
ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima
assemblea dei soci. Il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di
ogni anno sociale alla revisione del libro dei soci.
Art. 10
Recesso del socio
Ogni socio può recedere dall'associazione
notificando il proprio recesso per iscritto; recesso che sarà efficace
dall'anno solare in cui è pervenuto all'associazione.
Perderà lo status di socio colui che per due anni
consecutivi non parteciperà attivamente alla vita e ai programmi
dell'associazione e che non è presente di persona a due assemblee consecutive
senza giustificato motivo. La decisione finale spetta al consiglio direttivo.
Il socio, anche se recedente, come il socio che per
qualsiasi ragione non faccia più parte dell'associazione, non ha alcun
diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti
dell'associazione, né potrà rivendicare compensi o restituzioni di quote
dato che ogni suo apporto è destinato ai fini associativi.
Art. 11
Organi sociali
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea
dei soci che ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) il
consiglio direttivo costituito da un minimo di cinque membri eletti per ogni
triennio dall'assemblea dei soci
c) un
Presidente e un vice-presidente eletti ogni triennio dal consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo e la presidenza, sono
rispettivamente organi esecutivi e di rappresentanza dell'associazione. La
struttura operativa dell'associazione potrà essere articolata in tanti
comitati, quanti saranno necessari, e retti da un responsabile nominato dal
consiglio direttivo anche tra i membri del consiglio stesso.
Art. 12
Composizione dell'Assemblea
All'assemblea possono partecipare con diritto di voto
solo coloro che sono stati ammessi all'associazione come soci. L'assemblea
delibera su tutte le questioni di straordinaria e ordinaria ammistrazione,
eccezion fatta per quelle demandate al consiglio direttivo. L'assemblea è
presieduta dal Presidente dell'associazione.
Art. 13
Convocazione
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto,
contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le sedi
dell'associazione almeno venti giorni prima rispetto alla data della
convocazione dell'Assemblea.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno
una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve essere
convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi
dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
Art. 14
Validità dell'Assemblea
L'Assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di
metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Non sono ammesse deleghe.
L'Assemblea
straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dell'ottanta percento
dei soci.
L'Assemblea
ordinaria è validamente costituita anche in difetto di convocazione scritta
quando siano presenti tutti gli associati.
Art. 15
Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria delibera:
a) il programma annuale dell'associazione;
b) il bilancio;
c) la nomina e la revoca delle cariche sociali, eccezion fatta per i presidenti;
d) tutti i provvedimenti non riservati espressamente all'assemblea straordinaria.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice,
cinquantuno percento dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Art. 16
Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza
dei due terzi dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
L'assemblea delibera:
a) la
modifica dello statuto, su proposta del Consiglio Direttivo o da almeno un
quinto dei soci;
b) lo
scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione.
Art. 17
Verbalizzazione
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un
verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne
copia.
Art. 18
Consiglio direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da un minimo di cinque, a un massimo di dieci membri eletti
dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Il Consiglio si riunisce
validamente con la presenza di almeno la maggioranza semplice dei consiglieri.
Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da
recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni
prima della data di convocazione.
La
riunione del Consiglio direttivo è validamente costituita anche in difetto di
convocazione scritta quando siano presenti tutti i membri.
Art. 19
Durata e funzioni
Le deliberazioni del consiglio sono assunte a
maggioranza semplice dei presenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il
periodo di tre anni. In caso di cessazione di uno o più membri, per qualsiasi
ragione, il consiglio direttivo provvede per cooptazione all'integrazione
dell'organo.
I membri cooptati durano in carica fino alla prossima
assemblea che delibererà le nuove nomine.
Il consiglio svolge tutte le attività esecutive
dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte
dall'Assemblea:
a) l'ammissione
dei soci;
b) la nomina
tra i propri membri del presidente che ha la rappresentanza dell'associazione
e del vice-presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del presidente;
c) la
esecuzione di deliberati dell'assemblea;
d) la
convocazione dell'assemblea almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo
richieda un decimo degli associati;
e) la
determinazione della quota associativa:
f) il
compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi quelli
relativi alla cessione dei beni immobili.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti
operativi o di consulenza, di comitati da esso nominati (art. 8), nonché
dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze
specifiche, di contribuire alle realizzazione di specifici programmi.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo crea ed elegge al suo
interno oltre il Presidente, legale rappresentante dell'Associazione, tutte
quelle figure istituzionali utili alla miglior gestione dell'Associazione
stessa.
Art. 22
Il presidente
Il
Presidente dell'associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il
presidente è eletto dal consiglio direttivo, nella prima seduta, convocata dal
componente più anziano di età, a maggioranza semplice dei voti.
Art. 23
Funzioni
Il Presidente è il rappresentante legale
dell'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.
Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio
Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea
curandone la custodia presso i locali dell'associazione.
Art. 24
Compensi
Eventuali compensi da corrispondere agli
amministratori e ai revisori sono determinati dall'Assemblea dei soci.
E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui
superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n.645/1994 e dal decreto legge
n. 239, convertito dalla legge n.336, e successive modificazioni e integrazioni,
per il Presidente del Collegio sindacale delle società per azioni.
Art. 25
I beni
I beni dell'associazione sono mobili, immobili, e
mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere
acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati Tutti i beni appartenenti
all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede
dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
Art. 26
Contributi
I contributi dei soci sono costituiti dalla quota
d'iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio
Direttivo.
Art. 27
Erogazioni, donazioni e lasciti, convenzioni
L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in
denaro e le donazioni ed accettare con beneficio d'inventario lasciti
testamentari sono accettati in armonia con le finalità statutarie dell'ente.
Il Presidente attua le delibere di accettazione e
compie i relativi atti giuridici.
Art. 28
Esercizio sociale
L'esercizio sociale decorre dal 1º gennaio al 31
dicembre di ogni anno.
Art. 29
Bilancio preventivo
Il Consiglio Direttivo predispone entro il 30 aprile di ogni anno il
bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione. Il
bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.
Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione e
all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 30
Bilancio consuntivo
Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo
provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone alla approvazione
dell'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello cui il bilancio si riferisce.
Nel caso in cui i proventi superino per due anni
consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo
le modalità previste dall'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.
398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più
revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.
Art. 31
Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di
esercizio, le riserve i fondi di gestione ed il capitale durante la vita
dell'associazione.
Art. 32
Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato
dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori,
preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
Art. 33
Devoluzione del patrimonio
All'atto dello scioglimento è fatto obbligo
all'associazione di devolvere il patrimonio residuo a altre associazioni o
organizzazioni non lucrative di utilità sociale che siano in grado di garantire
la destinazione ai fini analoghi a quelli del presente statuto o a fini di
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 34
Disposizioni generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in
materia.
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